Descrizione
Ai sensi dell’ art. 2, comma 1, della L. n. 84 del 22/02/2006, per tintolavanderia si intende l’impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini di indumenti, di indumenti, capi e accessori per l’ abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’ uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
Per lavanderia a gettoni come una impresa di lavanderia dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.
La circolare MISE n. 3656/C del 12/09/2012 ha poi specificato che presso le lavanderie self service non vengono effettuati lavaggi a secco o trattamenti di smacchiatura, stireria etc., per i quali è normalmente necessario ricorrere a personale appartenente all’ impresa.
Presso ogni impresa dove viene esercitata l’attività di tinto-lavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto all’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale ai sensi dell’art.2 della L.n.84/2006. Il responsabile tecnico sovrintende l’attività professionale di tinto-lavanderia e garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività.
La figura del responsabile tecnico non si applica alle tinto-lavanderie c.d. self-service o a gettone, in quanto l’art. 17, c. 1 lett. b) del D.L.gs. n.147/2012 ha esteso anche a tale tipologia di attività, la disciplina prevista per le tinto-lavanderie a lavorazione manuale e/o meccanica, con esclusione della figura del responsabile tecnico.
Le imprese di lavanderia self service, pertanto, non possono essere iscritte all’Albo Imprese Artigiane di cui all’art. 13 della L.R. n.6/2005.
Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio dell’attività, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari ed ambientali ed accerta, in particolare, il possesso dell’abilitazione professionale da parte del soggetto indicato come responsabile tecnico.
Si richiama, in particolare, l’attenzione sull’art.6 del Reg.Reg. con cui viene data attuazione alla previsione di cui all’art. 6 della L. n. 84/2006, prevedendo che, in sede di prima applicazione, le imprese che esercitano l’attività di tinto-lavanderia alla data di entrata in vigore del regolamento regionale segnalano entro due anni il nominativo del responsabile tecnico. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Comune, previa diffida, sospende l’attività dando un termine per la regolarizzazione, in mancanza della quale è disposta la cessazione dell’attività dandone comunicazione agli organismi competenti.
Da ultimo si fa presente che, con provvedimento della Giunta Regionale, verranno approvati i contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi per il conseguimento dell’idoneità professionale e saranno individuati i diplomi abilitanti all’esercizio.
Requisiti soggettivi
Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia (d.Lgs.159 del 6/09/2011).
Deve inoltre essere designato un responsabile tecnico che possiede apposita idoneità professionale. Il responsabile tecnico deve perciò possedere almeno uno dei requisiti elencati nell’articolo 2, comma 2 della Legge 22/02/2006, n. 84.
I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi per il conseguimento dell’idoneità professionale e i titoli di studio abilitanti sono stati definiti dalla Regione Puglia con deliberazione di G.R. 7 novembre 2013 n. 2030 pubblicata sul BURP n. 153 del 22.11.2013.
Per le lavanderie “a gettone” o “self-service” non occorre designare il responsabile tecnico (articolo 79 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59).
Per la sola attività di stireria è possibile indicare che l’attività non è soggetta alla nomina del responsabile tecnico se non presenta, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l’ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti (Parere Ministeriale 09/02/2015, n. 18008).
Requisiti oggettivi
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
L’attività di lavanderie “a gettone” o “self-service” deve essere svolta in locali autonomi e non comunicanti con l’eventuale attività di tintolavanderia o di sola stireria. Non è ammessa la presenza di personale per l’espletamento di attività come la presa in consegna, la stiratura, la riparazione o la restituzione dei capi oggetto dell’attività di lavanderia a gettoni, nonché di tutti gli altri tipi di servizi previsti dall’articolo 2, comma 1 della Legge 22/02/2006, n. 84.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di tintolavanderia in forma ambulante o con l’utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
Scarichi Idrici
Se l’attività non rientra nei casi di cui all’art.38 “classificazione scarichi” commi 1 e 2 del regolamento Servizio Idrico Integrato AQP, ossia scarico assimilabile a quello domestico, l’immissione in rete fognaria è soggetta ad ad A.U.A. da richiedere al SUAP competente che la rilascerà previo parere di AQP.
Emissioni in atmosfera
Se l’attività prevede impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso occorre presentare apposita documentazione relativa all’autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (articolo 272, comma 2 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152). L’autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera può essere sostituita dall’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59).
Le attività che prevedono inquinamento atmosferico scarsamente rilevante devono indicarlo direttamente all’interno della segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione per l’avvio dell’attività (articolo 272, comma 1 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152).
D.G.R. 1497 dell’ 11/10/2002 , BURP 140 del 5/11/2002 : “D.P.R. 203/88. Autorizzazione in via generale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 25/7/91 delle 31 attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui all’all. 2 del decreto medesimo: criteri, procedure e modulistica. Disposi-zioni in materia di inquinamento atmosferico poco significativo”;
D.G.R. 1497 del 26/09/2003 , BURP 125 del 29/10/2003 “Circolare sull’applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 1497”.
Procedimenti
L’esercizio dell’attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP) attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell’attività medesima.
Oneri
Riferimenti normativi
- Legge 22 febbraio 2006, n. 84 “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia”.
- D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010 di “ Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno (c.d. direttiva Bolkenstein);
- Regolamento Regione Puglia nr. 13 del 30/05/2013 “Legge 22 febbraio 2006, n.84 “Disciplina dell’attività professionale di tinto-lavanderia” – Criteri per l’esercizio dell’attività”:
- Risoluzione n. 31045 del 18/2/2011 “esercizio dell’attività di tinto lavanderia. Nomina del direttore tecnico e requisiti professionali in assenza di normativa regionale”
- Circolare MISE n. 3656/C del 12/09/2012;
- Chiarimento MISE prot.nr.59419 del 28 aprile 2015 ”Attività di tintolavanderia. Responsabile tecnico.”;
- Parere Ministeriale 09/02/2015, n. 18008 “attività di stireria. Nomina del responsabile tecnico”
- D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 (c.d. Legge Madìa);
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 28/09/2017 “ DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 22 settembre 2017, n.156 – D. Lgs. n. 126/2016 – Accordi nn. 76 e 77 /CU del 6 luglio 2017 tra Governo, Regioni ed Enti locali in tema di adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze e di estensione del regime di notifica sanitaria. Approvazione della modulistica unificata”