Descrizione
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE
(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.2.02 )
Art. 1
Oggetto e finalità del Regolamento
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dell’art. 52 del decreto legislativo n.446/97 e dell’art. 50 della Legge n.449/97, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal decreto legislativo 18.8.2000, n.267, dal Decreto Legislativo n.446/97 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento si conformano alle norme dello statuto comunale ed operano nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia. Esse sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, d’accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. L’azione degli uffici preposti alla gestione delle entrate è finalizzata a garantire il buon andamento dell’attività amministrativa in ossequio ai principi d’equità efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.
Art. 2
Definizione delle entrate
1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall’applicazione di leggi
dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell’art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma uno, quali canoni e proventi per l’uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
Art. 3
Regolamentazione delle entrate
1. Per ciascun tipo d’entrata il Comune può adottare, entro il termine d’approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di ’approvazione. Eventuali decreti di proroga per l’approvazione del bilancio, stabiliranno anche l’efficacia dei su richiamati regolamenti.
2. Con riferimento alle entrate tributarie il Regolamento non può dettare norme relativamente all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi.
3. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera d’approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
4. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma uno, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art.4
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
1. Il consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi d’agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede d’approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate ovvero con apposito regolamento, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali, successivamente all’entrate in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non necessitino di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l’ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell’ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. In aggiunta a quanto disposto dall’art.7, lettera i) del Decreto Legislativo n.504/1992, a decorrere dal 1° gennaio 2000 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale(ONLUS), di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo n.460/1997:
a. sono esenti da tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti;
b. godono delle riduzioni del 50% di tutti i canoni e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali di cui all’art. 3 del presente regolamento.
4. L’esenzione e la riduzione di cui al precedente comma si applica a condizione che l’ONLUS dimostri di aver effettuato la comunicazione di cui all’art. 11, comma due del richiamato decreto, e fino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.
5. Le agevolazioni sono concesse su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell’organizzazione e corredata da certificazione che attesti l’iscrizione nell’anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero Delle Finanze, e decorrono dalla data di presentazione della richiesta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato né a sgravio di quanto gia iscritto a ruolo.
6. Il funzionario responsabile dell’applicazione dei tributi comunali verifica annualmente la sussistenza del diritto all’agevolazione mediante controlli sistematici presso l’anagrafe delle ONLUS. Esso ha il potere, altresì, di inviare alle ONLUS questionari per la richiesta di dati, informazioni, certificazioni e documenti rilevanti per l’applicazione dei benefici. I controlli sono efficaci anche nei riguardi dei benefici tariffari.
Art. 5
Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
1. Spetta al Consiglio Comunale disciplinare l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote.
2. Le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, sono determinate con apposita delibera di Giunta Comunale, entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l’approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell’equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità , ove ciò si renda necessario.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera di Consiglio Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la percentuale di copertura dei costi del servizio cui si riferiscono stabilite per ogni anno.
4. Se le delibere di cui ai precedenti commi uno, due e tre non vengono adottate dal Consiglio Comunale nei termini previsti, si intendono valide le aliquote, i canoni, le tariffe e i prezzi dell’ultima delibera adottata per gli anni precedenti.
Art. 6
Informazione del contribuente
1. Gli uffici interessati devono assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, nonché le norme contenute nei regolamenti comunali, le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, la determinazione delle aliquote dei canoni e delle tariffe.
2. A tal proposito si provvede, tramite manifesti pubblici, curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore, avviando idonee iniziative di informazione anche elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
3. Ai contribuenti residenti all’estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di ’applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.
Art.7
Forme di gestione delle entrate
1. Fermo restando l’eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o dal presente regolamento, il Consiglio Comunale potrà prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurano la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione alle casse di questo ’Ente dei dati del pagamento stesso.
2. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, anche disgiunte, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell’art. 52 dal Decreto Legislativo n.446 del 15/12/1197:
a. Gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, secondo le forme associative previste dal Titolo II, capo V, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e dell’art. 113, comma uno, lettera del richiamato decreto.
b. Affidamento mediante convezione ad azienda speciale di cui all’art. 113, comma uno, lettera c, del citato decreto n.267/2000.
c. Affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale e/o senza il vincolo della proprietà pubblica maggio0ritaria di cui all’art. 113, comma uno, lettere e ed f del citato decreto n.267 /2000, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo n.446 del 15/12/1997.
d. Affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28/01/1988, n.43 o ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art.53 del decreto legislativo n.446, del 15/12/1997.
3. Non necessita alcuna deliberazione consiliare qualora il Comune intenda gestire le proprie entrate direttamente.
4. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità , funzionalità , regolarità , efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni d’eguaglianza.
5. L’affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
6. E’ esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ad affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.
Art. 8
Riscossione coattiva esattoriale
1. La riscossione coattiva di tutte le entrate è effettuata, nel caso in cui sia affidata ai concessionari per la riscossione di cui al DPR n. 43/1988, tramite ruolo, secondo la procedura contemplata dal DPR n. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il ruolo, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione, è formato in base ai provvedimenti di accertamento o di contestazione definitivi per tributi e le altre entrate coattive, e in base agli atti formali di costituzione in mora di cui al successivo articolo nove per le altre entrate.
Art. 9
Riscossione coattiva per ingiunzione
1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e non, qualora sia svolta in proprio dall’ente o affidata ai soggetti privati indicati nell’art.52 del D. Lgs n. 447/97, diversi dal concessionario, viene effettuata con la procedura di cui al R.D. n. 639/1910, tramite ingiunzione amministrativa.
2. L’ingiunzione è sottoscritta dal funzionario responsabile sulla base degli atti di accertamento definitivi per le entrate tributarie e dei provvedimenti di costituzione in mora di cui al successivo art. 11 per le altre entrate.
Art. 10
Il credito
1. Per le obbligazioni derivanti da tributi o prestazioni patrimoniali imposte il credito sorge nel momento in cui si verifica il presupposto dell’imposizione o del pagamento
2. Il funzionario responsabile del tributo, per il caso di inadempimento, contesta, con il provvedimento di liquidazione o di accertamento previsto dalla legge o dal regolamento comunale gli importi non versati, gli interessi moratori ed irroga le eventuali sanzioni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 16 del D.L.G. n 472/97 e quelle di cui al regolamento comunale per l’applicazione e la irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali.
3. I crediti derivanti dai rapporti di carattere negoziale in favore dell’ente sorgono al momento della sottoscrizione della convenzione, salvo che sia diversamente disposto dal contratto o dalla legge.
4. La fruizione di un pubblico servizio comunale comporta l’obbligo di corrispondere il prezzo fin dal momento in cui si gode del servizio.
5. Per il caso di mancato pagamento nei termini previsti dalla convenzione o, in assenza entro 30 giorni dalla fruizione del servizio, il funzionario responsabile contesta l’inadempimento con lettera raccomandata e pone in mora il debitore, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento, pena gli atti esecutivi.
6. Dalla data della costituzione in mora di cui al comma 5 del presente articolo, sulle somme tardivamente versate si applicano gli interessi nella misura fissata dalla legge.
Art.11
Soggetti responsabili delle entrate
1. Sono responsabili delle entrate di cui all’art.2, comma 1 e 2, i funzionari nominati secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e quelle previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. In particolare, i funzionari responsabili di cui al precedente comma 1:
a. controllano il corretto adempimento delle obbligazioni a cui sono tenuti i cittadini per effetto di norme di legge, di regolamenti comunali o di un rapporto negoziale intervenuto con il Comune;
b. curano tutte le operazioni utili all’acquisizione delle entrate, compresa l’attività istruttoria di controllo e verifica e l’attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria.
c. sottoscrivono gli atti di contestazione e costituzione in mora per le entrate in genere, o gli avvisi di liquidazione ed accertamento e di irrogazione delle sanzioni tributarie: e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l’esterno.
d. sottoscrivono i provvedimenti di ingiunzione amministrativa di cui all’art.2 del R.D. n.639/1910 e appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
e. dispongono i rimborsi;
f. curano ogni atto del procedimento e tengono i rapporti con i cittadini interessati secondo il tenore di cui all’art. 4 della legge n.241/90;
g. curano, ove delegati, il contenzioso come disposto all’art. 13;
h. all’occorrenza, esercitano il potere di autotutela, cosi come disciplinato dall’art.14, e provvedono a compiere gli atti riguardanti l’accertamento con adesione di cui all’art.15;
i. in caso di gestione dell’entrata affidata a terzi, verificano e controllano periodicamente l’attività svolta dall’affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d’appalto;
j. compiono ogni altra attività comunque disposta dalle legge e dai regolamenti relativamente alla gestione dell’entrata.
3. In accordo con i funzionari responsabili, il responsabile del settore competente per la gestione dei tributi, anche di volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionamento medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
Art.12
Tutela dell’affidamento e della buona fede
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buana fede.
2. Non sono irrogate sanzioni ne richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta a condizione che non siano di ostacolo all’attività di controllo dell’ente.
Art.13
Attività di verifica e controllo
1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dei contribuenti o dell’utente, delle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell’esercizio dell’attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n.241 del 7/08/1990.
3. Nel corso dell’espletamento dell’attività di controllo, i funzionari responsabili, qualora riscontrino inadempimento o errori ancora sanabili in base a disciplina di legge, prima di emettere il provvedimento sanzionatorio, invitano il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo sugli istituti correttivi ed agevolazioni che egli potrà utilizzare. I funzionari responsabili prima dell’emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, o prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazione, devono assicurare al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, nonché dei fatti e delle circostanze dai quali possano derivare il mancato riconoscimento di credito o l’irrogazione di una sanzione, esaminando l’opportunità di invitare il contribuente a riscontrare i propri dati con quelli in possesso dell’ufficio, chiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi del loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Spetta alla Giunta comunale, in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e/o piano di risorse ed obiettivi decidere le azioni di controllo annuale relativamente alle singole entrate. In mancanza, provvede il responsabile del settore competente per la gestione dei tributi o dell’entrata comunicando alla Giunta stessa il programma di cui al comma 6 che intende attuare.
6. In ogni caso, il programma annuale dell’attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell’entità dell’evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell’Ufficio in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
7. In particolare i funzionari responsabili devono evitare ogni spreco nell’utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
8. Ai fini del potenziamento dell’Ufficio tributario del Comune e per incentivarne l’attività , la Giunta comunale può attribuire compensi al personale addetto all’Ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti con l’azione di controllo e all’ammontare dell’evasione recuperata.
Art. 14
Chiarezza e motivazione degli atti
1. Gli atti dell’amministrazione comunale sono motivati quanto prescritto dallo
Art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.
2. Gli atti dell’amministrazione comunale devono tassativamente indicare:
a. l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b. l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
c. le modalità , il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
4. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
5. La natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.
Art. 15
Tutela dell’integrità patrimoniale
1. L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
2. Il contribuente dovrà darne comunicazione all’amministrazione dell’operazione contabile eseguita, entro 30 giorni.
3. In considerazione delle difficoltà organizzative connesse , è preclusa la compensazione per i tributi riscossi tramite ruolo.
Art. 16
Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti copie di atti, informazioni e dati richiesti dall’ufficio tributario nell’esercizio dell’attività di accertamento tributario. Dell’eventuale persistente mancato adempimento i funzionari responsabili informano il Sindaco, il quale promuove i necessari provvedimenti amministrativi e, all’occorrenza, disciplinari.
2. In particolare gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o di concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità , di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l’istallazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, nonché i soggetti privati e i soggetti pubblici che gestiscono i servizi comunali sono tenuti a darne comunicazione sistematica all’ufficio tributario, con modalità da concordare.
Art. 17
Diritto di interpello
1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all’amministrazione comunale, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizione tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal comune medesimo.
2. La richiesta deve essere consegnata o spedita all’ufficio protocollo del Comune e deve contenere:
a. i dati identificativi del contribuenti o del suo legale rappresentante e delle altri parti interessate;
b. la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto:
c. l’indicazione dell’eventuale domicilio presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;
d. la documentazione necessaria per l’emissione del parere, corredata da relativo elenco;
e. la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
3. Alla richiesta di parere deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospetta. Se la richiesta è priva degli elementi di cui innanzi, l’ufficio tributi può richiedere ulteriore documentazione ad integrazione.
4. Il funzionario responsabile, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta o dal ricevimento della ulteriore integrazione documentale, formula riposta scritta, da comunicare al richiedente mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizioni, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative od interpretazioni ad opera di circolari e risoluzioni ministeriali, sono da ritenersi nulli.
5. Il parere reso , scritto e motivato, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello, e limitazione al richiedente, ed è privo di effetto nei casi di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze, indicati dal contribuente, rilevanti ai fini della pronuncia.
6. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell’interpello.
7. Ad ogni modo l’interpello non può mai sospendere alcun adempimento previsto dalla legge o dai regolamenti.
Art. 18
Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali
La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all’ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l’indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell’esatta individuazione del debito.
Qualora si tratti di obbligazione tributaria il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio, dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsione specifiche di legge si applica il comma precedente.
Gli atti di cui al comma due devono essere comunicati al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale oppure mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, se il contribuente e presente di persona presso i locali dell’ufficio tributario la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell’atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all’ufficio predetto, la quale , in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
Art. 19
Sanzioni
Le sanzioni relative alle entrate tributarie previste dai Decreti Legislativi nn.471-472-473- del 23.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono graduate con apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale.
Le sanzioni sono irrogate con provvedimento dei funzionari responsabili di cui al precedente articolo 10.
Non sono comunque punibili le violazioni che non arrechino pregiudizio all’esercizio dell’azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell’imposta del versamento del tributo.
Art. 20
Contenzioso
L’Amministrazione sta in giudizio davanti alle Commissioni tributarie e/o nei processi ordinari mediante l’organo di rappresentanza legale previsto dal proprio ordinamento, ai sensi dell’art.11 del D.lg. N. 546/1992.
La rappresentanza processuale può essere delegata al responsabile del settore competente per materia e/o dal concessionario con specifico provvedimento motivato.
Ai fini dello svolgimento dell’attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali il Comune o il concessionario ex art. 52 del D. Lgs. N. 446 del 5/12/1197 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
Ai fini dello svolgimento dell’attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l’ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva per singola entrata o per più entrate purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.
Art. 21
Autotutela
1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell’entrata o i soggetti di cui all’art. 52, comma 5 lett. B, D.lg. N. 446, del 15/12/1997, nel rispetto delle disposizioni, dei limiti e delle modalità indicate nell’art.14 del regolamento comunale per l’applicazione e la irrogazione delle sanzioni amministrative in materia tributaria, adottano i provvedimenti di autotutela.
Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato e va comunicato al destinatario dell’atto.
In caso di ingiustificata inerzia il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile del settore del quale fa parte l’ufficio tributario.
Art. 22
Accertamento con adesione
1. Si applicano in materia di accertamento con adesioni le disposizioni di cui all’apposito regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. , del .
2. Si applicano in materia di ravvedimento le disposizioni contenute nel regolamento comunale.
Art. 23
Forme di riscossione volontaria
1. La riscossione volontaria dell’entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del comune adottato ai sensi del D. Lgs. N. 77, del 25/02/1995 e successive modificazione ed integrazioni ( ora decreto legislativo n. 267/2000).
Le disposizione contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite conto corrente postale e accrediti elettronici.
Art.24
Rimborsi
L’utente può richiedere il rimborso delle somme versate non dovute a pena di decadenza entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui e stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in questo ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza, che accerta o conferma il diritto medesimo. Per l’entrate tributarie, se non diversamente disposto da norma di legge, la richiesta di rimborso può essere effettuata entro il termine fissato per l’accertamento del tributo.
Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all’esercizio autotutela di cui al precedente art.20 decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
La richiesta di rimborso, a pena di nullità , deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
Il funzionario responsabile entro 90 gironi dalla data di presentazione, dell’istanza di rimborso procede all’esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con rr, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale ad assenso tacito alla restituzione.
Le somme da rimborsare a titolo di entrate tributarie producono interessi nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data da cui e stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Per le altre entrate da rimborsarsi, ferma restando la decorrenza come sopra fissata, si applicano gli interessi legali.
Art.25
Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
1. In considerazione delle ’attività istruttorie e di accertamento, che l’ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell’entrate nonché degli oneri di riscossione il versamento non è richiesto qualora l’ammontare non superi lire 30.000 o comunque la procedura comporti una spesa di riscossione pari o superiore all’importo del credito.
2. Ilo limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino al lire 30.000.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l’ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione d’avviso di liquidazione o accertamento o alla riscossione anche coattiva, e non da seguito alle istanze di rimborso.
Art. 26
Sospensione e dilazione del versamento
1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
La Giunta, con propria deliberazione può eccezionalmente consentire, su richiesta dell’interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, fino al massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal benificio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta .
Il funzionario responsabile del tributo deve comunicare al Sindaco e alla Giunta le situazioni precarie dei singoli cittadini che presentano istanza di dilazione di versamento.
L’Amministrazione può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.
Art.27
Norme finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigente e quelle particolari previste dai regolamenti comunali.
E’ abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
IL presente regolamento entra in vigore il , ed unitamente dalla deliberazione di approvazione viene comunicato agli organi competenti entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo ed è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.