Descrizione
Ai sensi dell’ art. 2 della Legge Regionale n. 42 del 13/12/2013, per attività agrituristiche si intendono: “le attività di ricezione e ospitalità esercitate per almeno sessanta giorni l’anno dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione delle proprie strutture aziendali in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali”
Rientrano fra le attività agrituristiche: dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati ai campeggiatori; somministrare pasti e bevande; organizzare degustazioni di prodotti aziendali, nonché la mescita di vino; organizzare attività ricreative, culturali, enogastronomiche e di ippoturismo (art. 2, comma 3 L.R. 42/2013).
La sussistenza della connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola è determinata dal confronto del tempo di lavoro annuo dedicato alle attività agrituristiche con il tempo lavoro annuo dedicato alle attività agricole, dal quale dovrà risultare la prevalenza di quest’ultimo. La prevalenza dell’attività agricola rispetto all’agrituristica si realizza quando il tempo impiegato, come numero di giornate di lavoro, per lo svolgimento dell’attività agrituristica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice civile. (art. 4, comma 1, L.R. 42/13).
I limiti entro i quali può essere esercitata l’attività agrituristica sono fissati per ogni azienda nella seguente misura (art.4 comma 3 della L.R. 42/2013):
posti letto in numero non superiore a quaranta;
piazzole per agri-campeggio in numero non superiore a quindici;
posti tavola in numero non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri su base annuale
Al fine di esercitare l’attività di agriturismo la Regione istituisce l’ elenco dei soggetti abilitati all’ esercizio delle attività agrituristiche. L’iscrizione in tale elenco è condizione necessaria per la presentazione della SCIA ex art. 6 comma 1 L.R. 42/13.
Art.6 comma 3 della L.R. 42/2013: “ La domanda di iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici va indirizzata al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l’attività agrituristica. Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza all’Amministrazione regionale – Area politiche per lo sviluppo rurale”.
Art.6 comma 4 della L.R. 42/2013: “ Il Comune competente per territorio, applicando i criteri e i limiti di cui all’articolo 4, provvede all’istruttoria della domanda e richiede eventuale documentazione mancante o integrativa entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa. A conclusione della fase istruttoria e, comunque, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione di tutta la documentazione di rito, prevista a corredo della richiesta di iscrizione, il Comune trasmette all’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia e al soggetto richiedente le proprie determinazioni. L’Amministrazione regionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle determinazioni del Comune, provvede all’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici, inviando il relativo certificato di iscrizione all’azienda interessata e al Comune di competenza”.
Art.6 comma 5 della L.R. 42/2013: “ Nel caso in cui entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o dalla data di perfezionamento della documentazione di rito, a corredo della stessa, non sia stata comunicata la conclusione dell’istruttoria da parte del Comune, il soggetto interessato può richiedere all’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia l’iscrizione nell’elenco. La Regione procede all’istruttoria con poteri sostitutivi da concludersi entro trenta giorni”.
La domanda di iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici dovrà essere presentata al SUAP, tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it .
Abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica (art.8 commi 1 e 2 della L.R. 42/2013).
I soggetti iscritti nell’elenco regionale degli operatori agrituristici sono tenuti a conseguire un’abilitazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo), prima della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di seguito descritta.
Il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica viene conseguito con la partecipazione a specifico corso di formazione. I corsi devono essere promossi dalle Associazioni agrituristiche più rappresentative, in collaborazione con l’Area politiche per lo sviluppo rurale e attuati dai soggetti abilitati dalla Regione all’erogazione delle attività formative.
Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)
A seguito dell’iscrizione nell’elenco regionale e previa acquisizione dell’idoneità dei locali e della certificazione di abilitazione all’esercizio, il titolare dell’iscrizione deve inviare al Comune competente la SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241……………. che consente l’avvio immediato dell’esercizio delle attività agrituristiche, nonché l’esercizio dell’attività di vendita ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). (art.9 c.1 della L.R.42/2013).
Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, può entro sessanta giorni formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento, in ogni caso non inferiori a trenta giorni, senza sospensione dell’attività in caso di lievi carenze e irregolarità. Nel caso di gravi carenze e irregolarità, il Comune può disporre l’immediata sospensione dell’attività sino all’avvenuta regolarizzazione delle stesse da parte dell’interessato. Il Comune provvederà, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di regolarizzazione, a effettuare gli opportuni accertamenti (art.9 c.2 della L.R.42/2013)
La SCIA dovrà essere trasmessa esclusivamente al SUAP a mezzo del portale www.impresainungiorno.gov.it, ove all’interno del medesimo è disponibile la modulistica relativa a all’ attività di chè trattasi, con i riferimenti normativi e le informazioni necessarie alla sua corretta presentazione.
Autorizzazione Comunale
Il Comune rilascia l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività agrituristica, verificata la conformità della documentazione prodotta a corredo della SCIA e la corrispondenza con quanto autorizzato nel certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici. (art.10 c.1 della L.R.42/2013).
Il Comune, entro trenta giorni dalla data del rilascio, invia copia dell’autorizzazione comunale all’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione. (art.10 c.2 della L.R.42/2013).
Vigilanza, Controllo e Sanzioni
I Comuni nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l’attività agrituristica sono addetti al controllo e ai relativi accertamenti sull’osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa. (art.15 e 16 della L.R.42/2013).
Allegati obbligatori alla SCIA
copia del documento di riconoscimento del titolare in corso di validità;
copia permesso di soggiorno (solo per i cittadini europei);
copia titolo disponibilità dell’immobile;
attestazione asseverata, con planimetria dei locali da utilizzare, a firma di un tecnico abilitato, di conformità dell’immobile alle normative IGIENICO-SANITARIE, URBANISTICO-EDILIZIE ed alla destinazione d’ uso dello stesso (con indicante gli estrermi di autorizzazioni edilizie rilasciate sull’immobile), sull’approvvigionamento idrico e dello scarico dei reflui, nonché della certificazione a norma degli impianti tecnologici;
copia SCIAG agibilità (ovvero dichiarazione di esistenza con indicati gli estremi data rilascio);
relazione descrittiva, a firma di tecnico abilitato, della struttura indicante il numero complessivo delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici utilizzati per l’attività agrituristica;
Autorizzazione sanitaria della capacità ricettiva agrituristica dell’immobile, rilasciato dalla ASL-LE, dipartimento di prevenzione Servizio Igiene Sanità Pubblica (SISP);
copia provvedimento relativo all’ iscrizione nell’ elenco regionale degli operatori agrituristici ai sensi della L.R. 34/85 e relativo certificato di abilitazione all’ esercizio dell’attività di cui all’ art. 8 L.R. 42/2013;
Certificato prevenzione incendi/S.C.I.A. antincendio ovvero dichiarazione della non necessità della S.C.I.A/C.P.I. antincendio;
visura camerale della C.C.I.A.A. dell’O.E. ovvero dichiarazione sostitutiva alla stessa;
prezzi praticati (minimi/massimi) relativamente alle attività svolte;
parallelamente alla SCIA và presentata Notifica d’unità d’impresa del settore alimentare ai fini della registrazione (art.6 Reg.CE 852/2004);
Oneri
Diritti istruttori SUAP
Riferimenti legislativi
Legge nr.96 del 20/02/2006 “disciplina agriturismo”
L.R. n. 42 del 13/12/2013 e ss.mm.ii. “ Disciplina Agriturismo”;
D.G.R. Puglia 27/06/2014 n.1399 Disposizioni attuative;
n.135 del 29/03/2001 “ Riforma della legislazione nazionale del turismo;
n. 241 del 7/8/1990