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Bed & Breakfast e affittacamere

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La Legge Regionale n.27 del 7 agosto 2013 individua e disciplina le seguenti tipologie di B&B: a conduzione familiare; in forma imprenditoriale.

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  • Documento (tecnico) di supporto

Descrizione

La legge regionale n. 27 del 7 agosto 2013 individua e disciplina le seguenti tipologie di B&B:

  1. a conduzione familiare;
  2. in forma imprenditoriale.

Si definisce B&B “a conduzione familiare” l’attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi. Tale attività, può essere fornita per un minimo di novanta e un massimo di duecentosettanta giorni l’anno, con periodi di chiusura non inferiori a quindici giorni consecutivi, non necessita d’iscrizione nel registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

Si definisce B&B “in forma imprenditoriale” l’attività ricettiva svolta in maniera continuativa e professionale da chi, presso il proprio domicilio, fornisce alloggio e prima colazione in non più di sei camere e diciotto posti letto, anche avvalendosi della collaborazione di personale qualificato.

Tale attività può essere esercitata in un’unica unità immobiliare, ovvero in due unità immobiliari ubicate nello stesso stabile o in due stabili lontani tra loro non oltre cento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile. Può eleggere il proprio domicilio nel B&B oltre al titolare dell’impresa, un suo familiare o anche un socio. L’esercizio in forma imprenditoriale necessita d’iscrizione nel registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

Gli esercenti l’attività di B&B sia “a conduzione familiare” che “in forma imprenditoriale” sono iscritti presso l’apposito Albo tenuto dal Comune, che potrà effettuare appositi controlli sia in relazione alla sussistenza dei requisiti dichiarati, sia alla veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e potrà inoltre effettuare verifiche in merito alle condizioni di esercizio delle strutture.

L’apertura e la cessazione dell’attività di B&B sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990.

Nel panorama delle molteplici attività ricettive extra alberghiere che nel corso degli ultimi anni si vanno sempre più diffondendo, parte rilevante hanno gli esercizi di affittacamere, definiti prima dalla Legge quadro sul turismo (art.6, L. n. 217 del 1983), e successivamente dall’ art. 46 L.R. n. 11 del 1999 come quelle strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare dell’ esercizio. In tal caso, naturalmente, l’attività complementare di somministrazione deve essere espressamente segnalata nella stessa SCIA di nuova apertura di affittacamere, alla quale deve essere allegata la prescritta notifica sanitaria ai fini della registrazione sull’ apposito separato modello.

Gli esercenti l’ attività di affittacamere devono essere iscritti presso l’ apposita sezione della Camera di Commercio.


RIFERIMENTI NORMATIVI

  • L.R. 7 agosto 2013, n. 27, di “Disciplina dell’attività ricettiva di Bed & Breakfast (B&B)”
  • L.R. 28 dicembre 2012, n. 45 art.9, di abrogazione delle tasse di concessioni regionali di cui alla L.R. n. 31/2001 (punti 4 e 8 della Tariffa).
  • D.Lgs. 23 maggio 2011 nr.79 “ Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche’ attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio
  • 17 maggio 1983, n. 217 del  “Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica”;
  • L.R.  5 febbraio 1999, n. 11.

ALLEGATI OBBLIGATORI

Per tutte le SCIA:

fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità (obbligatorio);

fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);

Per le SCIA di nuova apertura:

planimetria in scala dell’immobile indicante il numero delle camere, dei posti letto per ogni camera e dei servizi igienici, con l’indicazione di quelli destinati all’attività di B&B (obbligatorio);

polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti paganti (solo per i B&B in forma imprenditoriale);

notifica ai fini della registrazione (solo per B&B in forma imprenditoriale e affittacamere con somministrazione).

Per le SCIA di cessazione:

con indicazione riferimenti originale del titolo abilitativo sostitutivo (S.C.I.A.).

 

Imposta di soggiorno

Ufficio responsabile

Ufficio SUAP, Ambiente, Patrimonio

L'Ufficio SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), Ambiente e Patrimonio svolge un ruolo fondamentale nell'accompagnare imprenditori e cittadini nelle procedure amministrative relative all'avvio, gestione e cessazione delle attività produttive.

Municipio di Minervino di Lecce

Via Duca degli Abruzzi, s.n

Minervino di Lecce (LE), 73027

Responsabili:

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Licenza di Distribuzione

Pubblico Dominio