Descrizione
Il Commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla Legge Regionale Puglia n. 24/2015 e dal Regolamento Regionale n. 4 del 28 febbraio 2017.
Per Commercio su Area Pubblica si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su strade, piazze ed ogni altra area destinata a uso pubblico, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
Il commercio su area pubblica può essere esercitato:
Su posteggi dati in concessione: di tipo “A” che richiedono il rilascio di una Autorizzazione Amministrativa per l’ esercizio del commercio e la concessione di un posteggio o stallo.
In forma itinerante: tipo “B” che richiedono la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Riferimenti normativi:
71 del D.Lgs n. 59/2010, modificato dal D.Lgs. n. 147/2012;
Lgs. 222 del 25/11/2016;
Legge Regione Puglia n. 24 del 16/04/2015;
Regolamento Regione Puglia n. 4 del 28/02/2017;
il Regolamento per le Aree Pubbliche Comunale (in corso di emanazione);
Procedimento rinnovo concessioni in scadenza al 31/12/2020 – avviso pubblico del 24/12/2020
1) AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA CON POSTEGGIO (TIPO “A”)
Assegnazione posteggi liberi mercati giornalieri e settimanali del Comune di Minervino di Lecce.
Le persone fisiche, società di capitali, di persone o cooperative regolarmente costituite che vogliono esercitare l’attività di vendita in posteggi liberi dei mercati cittadini devono partecipare al Bando Pubblico a cura del Comune (che sarà emanato come previsto dalla normativa e dopo che il Comune si sarà dotato del Documento strategico del Commercio di cui all’art.12 della L.24/2015 in corso di formazione)
SUBINGRESSO IN ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA CON POSTEGGIO
Il subingresso consiste nel trasferimento della gestione (esempio fitto d’azienda) o della proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda per atto tra vivi o per causa di morte e comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale e tutti gli obblighi e diritti ad essa collegati;
Il subingresso nell’attività è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP entro 60 gg dall’atto notarile di cessione d’azienda o entro 6 mesi dalla morte del titolare (subentro mortis causa);
La comunicazione di subingresso comporta anche la consegna dell’autorizzazione commerciale originaria al subentrante, conservando la scadenza originaria sia dell’autorizzazione commerciale sia della concessione del posteggio;
Alla comunicazione di subingresso, che deve essere sottoscritta da entrambi i soggetti (cedente e subentrante), devono essere allegati:
atto notarile di trasferimento dell’azienda;
attestazione del versamento effettuato a titolo di deposito cauzionale e di quello effettuato a titolo di mensilità anticipata;
copie dei documenti di identità in corso di validità;
notifica ai fini della registrazione (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) (se l’attività riguarda prodotti appartenenti al settore alimentare).
La comunicazione consente l’esercizio dell’attività commerciale già dal momento della presentazione.
Cessazione Attività di Commercio su Area Pubblica
La comunicazione di cessazione necessita della restituzione del titolo originale abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale.
La comunicazione di cessazione decorre dalla data di presentazione della stessa al SUAP.
Alla comunicazione di cessazione, che deve essere sottoscritta dal richiedente, devono essere allegati:
originale dell’autorizzazione Amministrativa del cedente;
copia del documento di identità del richiedente;
permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari).
Somministrazione Temporanea di Alimenti e Bevande (sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari). D.L. 201/11 convertito in Legge n. 2014 del 22/12/2011.
L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata tramite SCIA Le tramite la piattaforma www.impresainungiorno.gov.it , ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Alla SCIA che deve essere sottoscritta dal richiedente devono essere allegati:
fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità
fotocopia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
piantina dell’area da occupare, con indicazione specifica della superficie complessiva e di quella destinata alla vendita;
notifica ai fini della registrazione (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) se riguarda prodotti appartenenti al settore alimentare.
Costi: Diritti Istruttoria
Assegnazione posteggi temporaneamente liberi nei mercati settimanali (Ex Spuntisti)
I commercianti in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica di Tipo A (a posto fisso), di Tipo B (itinerante) o SCIA di tipo B (itinerante), possono concorrere all’assegnazione occasionale dei posteggi presso i mercati settimanali in caso di temporanea assenza da parte dei titolari del posteggio presentando istanza di partecipazione al mercato/i a cui sono interessati, utilizzando gli appositi modelli di domanda allegati.
L’Ufficio dei Vigili Urbani, deputato alla gestione dei mercati, provvederà a dare comunicazione all’interessato dell’avvenuto inserimento negli elenchi comunicandolo contestualmente al SUAP.
L’assegnazione è limitata esclusivamente al giorno in cui il titolare di concessione non si è presentato.
La concessione di uno stallo, anche per un solo giorno nei mercati settimanali, comporta il pagamento della Canone Unico Patrimoniale (ex C.O.S.A.P.)
All’istanza di assegnazione temporanea di posteggio che deve essere sottoscritta del richiedente e che deve contenere chiaramente l’ubicazione e il giorno di svolgimento dei mercati settimanali d’interesse devono essere allegati:
copia del documento di identità in corso di validità;
permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari).
2) ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE (TIPO “B”)
SCIA Inizio Attività Commercio Itinerante
Le persone fisiche, società di capitali, di persone o cooperative regolarmente costituite, che vogliono esercitare l’attività di vendita itinerante, devono presentare una SCIA, utilizzando gli appositi modelli di domanda allegati.
Le comunicazioni dovranno pervenire tramite la piattaforma www.impresainungiorno.gov.it .
Requisiti necessari per la presentazione della domanda:
aver compiuto 18 anni (per le persone fisiche);
essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari)
essere in possesso dei requisiti morali e/o professionali previsti per l’esercizio dell’attività di vendita così come disposto dall’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010, modificato dal D.Lgs. n. 147/2012;
iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
partita IVA;
notifica ai fini della registrazione (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) se riguarda prodotti appartenenti al settore alimentare.
TEMPI
La SCIA consente l’esercizio dell’attività commerciale già dal momento della presentazione e può essere bloccata entro 30 giorni.
COSTI
Subingresso Nell’Attività di Commercio Itinerante
Il subingresso consiste nel trasferimento della gestione (esempio fitto d’azienda) o della proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda per atto tra vivi o per causa di morte e comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale e tutti gli obblighi e diritti ad essa collegati;
Il subingresso nell’attività è soggetto a Comunicazione da presentare al SUAP entro 60gg dall’atto notarile di cessione d’azienda o entro 6 mesi dalla morte del titolare (subentro mortis causa);
La Comunicazione di subingresso comporta anche la consegna al subentrante della SCIA originariamente prodotta dal cedente o dell’Autorizzazione Commerciale dello stesso.
Requisiti necessari per subentrare nell’Autorizzazione Amministrativa/SCIA di tipo “B”:
aver compiuto 18 anni (per le persone fisiche);
essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari)
essere in possesso dei requisiti morali e/o professionali previsti per l’esercizio dell’attività di vendita così come disposto dall’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010, modificato dal D.Lgs. n. 147/2012;
iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
partita IVA;
notifica ai fini della registrazione (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) se riguarda prodotti appartenenti al settore alimentare.
TEMPI
La Comunicazione di subingresso nella SCIA/Autorizzazione Amministrativa di tipo “B” consente l’esercizio dell’attività commerciale già dal momento della presentazione.
L’attività può essere bloccata in qualsiasi momento, qualora si accerti che mancano i requisiti per l’esercizio della stessa.
COSTI
Diritti istruttoria
Cessazione Attività di Commercio su Area Pubblica di Tipo “B”
La comunicazione di cessazione necessita della restituzione del titolo originale abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale.
La comunicazione di cessazione decorre dalla data di presentazione della stessa al SUAP.
Alla comunicazione di cessazione, che deve essere sottoscritta dal richiedente, devono essere allegati:
originale dell’autorizzazione Amministrativa del cedente (ove presente);
copia del documento di identità del richiedente.
COSTI: Diritti Istruttoria