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Esercizio di somministrazione con intrattenimento musicale e deejay – spettacolo dal vivo – esercizio attività accessorie

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Eliminata licenza per piccoli spettacoli (juke box, musica, karaoke) in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari.

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Descrizione

Con l’abrogazione del comma 2 ell’art.124 del regolamento di esecuzione del TULPS , è stato eliminato l’obbligo per i titolari dei pubblici esercizi i richiedere la licenza ex art.69 per effettuare , nelle aree i tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando, i fatto, l’esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dl vivo o da ascolto, karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari.

Pertanto, così come anche stabilito dall’art.42 “esercizio attività accessorie” del Codice del Commercio,   le autorizzazioni (SCIA) per l’esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all’installazione ed all’uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all’effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo nei locali, con capienza e afflusso non superiore a cento perone, dove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che: a) non venga imposto il pagamento di un biglietto d’ingresso, né l’aumento del prezzo delle consumazioni; b) non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento; c) vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico. d) eventuali disposizioni comunali in materia.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica  Sicurezza con parere nr.557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21/02/2013, ha precisato che gli spettacoli e/o intrattenimenti musicali o danzanti allestiti occasionalmente o per determinate ricorrenze (festa di fine anno, carnevale e simili) sono esentati alla licenza di cui all’art.69 e accertamento di cui all’art.80, sempre che rappresentino una attività occasionale, accessoria e complementare della ristorazione di alimenti e bevande.

Conseguentemente, sono considerati esenti dalla disciplina di cui ai richiamati articoli del TULPS ed ai controlli delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quei trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi, senza l’apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali – in definitiva – il trattenimento è strettamente funzionale all’attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti. In tali casi, può ritenersi che l’esercente attui in maniera lecita una maggiore attrattiva sul pubblico nell’ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell’intrattenimento e dello spettacolo.

Ove, invece, finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell’esibizione artistica programmata e all’accoglimento prolungato dei clienti (ad es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto d’ingresso, richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi sui mass-media o pubblicità in rete, biglietti d’invito, ecc.) si è espresso l’avviso che tornino ad essere applicabili le disposizioni del TULPS e quelle, connesse, del suo regolamento di esecuzione (con il relativo sistema di controlli e verifiche), poiché l’intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande…………. Una diversa interpretazione, che considerasse esclusa la necessità delle verifiche connesse al rilascio delle licenze di agibilità dei locali di pubblico spettacolo nei confronti di qualsiasi iniziativa di intrattenimento o spettacolo svolta all’interno di pubblici esercizi, indipendentemente dall’entità dell’evento, oltre a comportare un incomprensibile deficit di sicurezza in molti casi, determinerebbe un’altrettanto incomprensibile disparità di trattamento rispetto allo svolgimento delle stesse attività all’aperto o all’interno dei locali o degli impianti pacificamente soggetti alla disciplina dell’art. 68 del TULPS.”..

Pertanto qualora le manifestazioni e/o spettacoli sono ricorrenti (ad es.: tutti i fine settimana), è modificata la natura del pubblico esercizio, trasformandolo in locale di pubblico spettacolo e le attività intraprese saranno soggette al rilascio della licenza di cui all’art.69 del TULPS,  come peraltro stabilito al vigente comma 1 dell’art.124 del regolamento di esecuzione del TULPS,  ai fini del rilascio della licenza di agibilità.

Inoltre i pubblici esercizi dovranno farsi carico degli adempimenti relativi al certificato di prevenzione incendi e documentazione i previsione di impatto acustico.

Il CPI è obbligatorio per i locali di trattenimento e spettacolo con capienza superiore a 100 persone durante le manifestazioni, ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, nr.151, allegato I, punto 65, con esclusione di manifestazioni a carattere temporaneo.

Tale certificato è soggetto a SCIA, a presentare al Comano VV.FF, nell’ipotesi di intrattenimento con capienza superiore a 100 perone e fino a 200; mentre per le attività con capienza superiore alle 200 persone deve essere presentata, allo stesso Comando, istanza con i progetti degli impianti o costruzione.

Per la  documentazione di previsione i impatto acustico si ricorda che il D.P.R. 19 ottobre 2011, nr. 227, all’art.4, comma 1, stabilisce testualmente. “ Sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n.  447, le attività a bassa  rumorosità  elencate  nell’Allegato  B,  fatta eccezione per l’esercizio di ristoranti,  pizzerie,  trattorie,  bar, mense,  attività  ricreative,   agroturistiche,   culturali   e   di spettacolo,  sale  da  gioco,  palestre,  stabilimenti  balneari  che utilizzino   impianti   di   diffusione   sonora   ovvero    svolgano manifestazioni ed eventi con  diffusione  di  musica  o  utilizzo  di strumenti musicali. In tali casi  è  fatto  obbligo  di  predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto  acustico  ai  sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.  Resta ferma la facoltà di  fare  ricorso  alla  dichiarazione  sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5,  della  legge 26 ottobre 1995, n.  447,  ove  non  vengano  superati  i  limiti  di emissione di rumore di cui al comma 2.” – vedi Ordinanza n.3/2023 di seguito.

Le funzioni amministrative i controllo sull’osservanza delle prescrizioni sull’inquinamento acustico sono esercitate al Comune a mezzo della Polizia Municipale; il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere dati, informazioni e i documenti necessari per l’espletamento del servizio i vigilanza.

La violazione dei limiti i emissioni sonore, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €.1.000,00 a €.10.000,00 ai sensi dell’art.10, comma 2 della stessa legge 447/95.

Si evidenzia che la licenza ex art. 69 può essere sostituita dalla SCIA a condizione che l’evento sia seguito da non più di 200 partecipanti e si concluda entro le ore 24 (mezzanotte!!!). Anche in questo caso il Ministero dell’Interno, con parere  nr.557/PAS/U/003625/13500.A del 27/02/2014, ha chiarito che il termine “evento” va inteso come manifestazione solta in modo occasionale e non ripetitiva e vi è comunque la necessità della verifica di agibilità del locale e sicurezza degli impianti e attrezzature ai sensi dell’art.80 Tulps da parte della Commissione i Vigilanza; tale verifica può essere sostituita con una asseverazione i un tecnico abilitato (art.141 Reg. Esecuzione Tulps).

Per quanto sopra nel caso di spettacoli che si ripetono tutti i fine settimana, o con cadenza settimanale, l’attività in argomento è soggetta a :

  • licenza ex art.69 Tulps,
  • accertamento del requisito di agibilità del locale e della sicurezza egli impianti e attrezzature ex art.80 Tulps;
  • SCIA con la documentazione i previsione i impatto acustico ai sensi dell’art.8, comma 2, ella Legge 447/95 – vedi Ordinanza n.3/2023 di seguito;
  • Il certificato i prevenzione incendi non è necessario se il numero degli avventori non supera le 100 persone;

CONTROLLI (art.16 del Tulps):

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà  di accedere in qualunque  ora  nei  locali  destinati  all’esercizio  di attività soggette ad autorizzazioni  di  polizia  e  di  assicurarsi dell’adempimento  delle  prescrizioni  imposte   dalla   legge,   dai regolamenti o dall’Autorità.

SANZIONI per inosservanza degli ordini dell’autorità di pubblica sicurezza:

  • di cui all’art.666 e 681 C.p.
  • di cui al capo IV del Tulps;
  • di cui all’art.20 del D.lgs. 139/2006;
  • di cui all’art.10 della Legge 447/1995;

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