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Allerta ARANCIONE n.2 del 03/10/2024 per Idrogeologico, Idrogeologico per temporali Dettagli

Forme speciali di vendita “E-Commerce”

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Per commercio elettronico s’intende il commercio di beni realizzato attraverso Internet, mediante l’utilizzo di un sito web.

Tipo documento:
  • Documento (tecnico) di supporto

Descrizione

Questa forma di commercio rientra nella definizione di contratto a distanza dettata dal Codice del Consumo (D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206). Si tratta del contratto avente ad oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Al commercio elettronico si applicano, quindi, le disposizioni del Codice del Consumo e in particolare gli artt. da 50 a 61 e l’art. 68 del Codice, nonché per gli aspetti non disciplinati da esso, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

Ai contratti a distanza si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al commercio. Se l’attività di commercio rientra nel settore alimentare è necessario presentare notifica sanitaria al SUAP competente prima dell’inizio dell’attività. L’attività di vendita di generi alimentari è infatti, soggetta a un obbligo di registrazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL competente per territorio. Si tratta di un adempimento imposto dalla disciplina comunitaria sull’igiene degli alimenti e dei prodotti di origine animale (Reg. CE n. 852/2004).

 

REQUISITI

Requisiti soggettivi

essere iscritto al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 1, del D.Lgs. 59/2010 e nel caso di commercio alimentare, essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010;

Procedimenti

L’esercizio dell’attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP) attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell’attività medesima. Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.

La SCIA viene trasmessa all’ufficio comunale competente per il controllo, per quanto di rispettiva competenza. Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l’avvio dell’attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E’ fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l’adozione dei provvedimenti, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. L’avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP. L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

Si richiama l’attenzione sulla modulistica corretta da usarsi per il commercio online pubblicata nel BURP n. 40 del 22.03.2018 e reperibile nella Sezione dedicata al Commercio sul sito www.sistema.puglia.it – Sezione “Attività commerciali e Programmazione reti distributive”. Il modulo SCIA da utilizzarsi per il caso in esame contiene, tra i dati e le informazioni da fornire, l’indicazione del magazzino. II predetto modulo è stato predisposto in linea e coerenza con il D. Lgs. n. 126/2016 e Accordo CU del 04/05/2017 di adozione di moduli unificati e standardizzati.

In caso di commercio del settore alimentare è necessario procedere alla registrazione dell’attività, prima dell’avvio. La registrazione avviene a seguito dell’invio, da parte dell’operatore del settore alimentare, al SUAP competente per territorio, di una notifica attestante il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione alla singola attività svolta. Il dipartimento ASL, al quale il SUAP inoltra telematicamente la notifica, provvede all’inserimento dell’attività nell’anagrafe delle Registrazioni ed effettua i controllo sulla completezza della notifica e sulla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute.

Oneri

Diritti istruttori SUAP

Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia Locale.

Normativa

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4 comma 4 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – Attuazione della direttiva 2006/1233/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n.229;
D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 – recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;
Legge Regione Puglia 16 aprile 2015, nr.24 “Codice Commercio” in particolare art.59;
Circolare del Ministero Sviluppo Economico n.3487/C del 01/06/2000 – Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico – Commercio elettronico (https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/70156-70156);
Circolare Min. Attività Produttive 17 giugno 2002, n. 3547/C – Decreto legislativo 31/03/1998 n. 114 – Indicazioni sulle aste on-line – Commercio elettronico (https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/70308-70308 );
Altre specifiche risoluzioni del MISE inerenti il Commercio Elettronico (https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/concorrenza-e-commercio/risposte-ai-quesiti/forme-speciali-di-vendita/commercio-elettronico);

Ufficio responsabile

Ufficio SUAP, Ambiente, Patrimonio

L'Ufficio SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), Ambiente e Patrimonio svolge un ruolo fondamentale nell'accompagnare imprenditori e cittadini nelle procedure amministrative relative all'avvio, gestione e cessazione delle attività produttive.

Municipio di Minervino di Lecce

Via Duca degli Abruzzi, s.n

Minervino di Lecce (LE), 73027

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