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Produttori agricoli

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E’ una SCIA che deve essere presentata al Comune qualora un imprenditore agricolo intenda vendere direttamente i prodotti che produce. (Normativa di riferimento D.lgs n.228 del 18.05.2001 art.4 ; D. L.vo 59/1 (art. 65)

Tipo documento:
  • Documento (tecnico) di supporto

Descrizione

S.C.I.A. PRODUTTORI AGRICOLI

Cos’è  
E’ una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)  che deve essere presentata  al Comune qualora un imprenditore agricolo intenda  vendere  direttamente i prodotti che produce.
(Normativa di riferimento D.lgs n.228 del 18.05.2001 art.4 ; D. L.vo 59/10 (art. 65)

A cosa serve
A svolgere attività di vendita  diretta  presso il luogo di produzione, in forma itinerante, o in sede fissa di prodotti relativi all’attività connessa alla definizione di imprenditore agricolo così come resa dall’art.1 del   D.lgs n.228 del 18.05.2001 chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 dell’art. 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Chi può fare la richiesta
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 L. 29 dicembre 1993, n. 580 , possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni (€ 41.316,55) per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi (€ 1.032.913,80) per le società, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 .

Requisiti

  • Essere iscritto al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
  • Non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;

Nel caso di vendita all’interno di locali, gli stessi devono avere i prescritti requisiti edilizi ed igienico-sanitari.

Note

In caso di vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, la comunicazione deve essere presentata al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione, specificando le generalità del richiedente, gli estremi dell’iscrizione nel registro delle Imprese, l’ubicazione dell’azienda, i prodotti di cui s’intende praticare la vendita e le modalità con cui si intende effettuarla. A seguito di ciò, risulta ammessa l’attività di vendita in forma itinerante in tutto il territorio nazionale.

In caso di vendita non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione deve essere presentata al Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, deve essere richiesta anche l’assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 114/98, con le modalità fissate dai regolamenti comunali vigenti.

Come: tempi e modalità di richiesta, documenti da presentare, modulistica
L’esercizio dell’attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP) attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it

Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell’attività medesima.

Termini di conclusione del procedimento
La presentazione della SCIA costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l’esercizio dell’attività.
Il Comune dispone di sessanta giorni, dalla data di presentazione della SCIA, per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi della stessa, salvo che l’interessato, ove sia possibile, provveda a conformare l’attività alla normativa vigente entro un termine, non inferiore a trenta giorni, fissato dal Comune stesso.
Il Comune, tuttavia, ha la facoltà di assumere provvedimenti inibitori in autotutela con effetto immediato e può, altresì, adottare sempre ed in ogni tempo provvedimenti inibitori all’esercizio dell’attività in caso di dichiarazioni o attestazioni mendaci da parte degli interessati, ferma restando la denuncia all’Autorità giudiziaria per i profili di natura penale.

Ufficio responsabile

Ufficio SUAP, Ambiente, Patrimonio

L'Ufficio SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), Ambiente e Patrimonio svolge un ruolo fondamentale nell'accompagnare imprenditori e cittadini nelle procedure amministrative relative all'avvio, gestione e cessazione delle attività produttive.

Municipio di Minervino di Lecce

Via Duca degli Abruzzi, s.n

Minervino di Lecce (LE), 73027

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