Descrizione
A partire dal 14 settembre 2012, con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 147/2012 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno” (art. 2, comma 2), anche l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge n. 287 el 25 agosto 1991 “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”, non è più soggetta ad autorizzazione, ma a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990.
Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi suddetti sono, del pari, soggetti a SCIA.
È subordinata alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell’art. 3 della legge n. 287/1991. Resta fermo quanto previsto dal D.P.R. n. 235/2001 “Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”.
Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all’effettivo trasferimento dell’attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.
L’esercizio dell’attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con D.M. n. 564/1992 “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”, e successive modifiche e integrazioni, anche in caso di ampliamento della superficie.
L’avvio e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Diritti Istruttoria
Riferimenti normativi
- 38-42 Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, contenente il nuovo “Codice del commercio”;
- 64 e 71, D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (c.d. direttiva Bolkenstein);
- 2, comma 2, e 8, D.lgs. 6 agosto 2012, n. 147, contenente: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno“;
- Legge 25 agosto 1991, n. 287, di “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi“;
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, di “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (T.U.L.P.S.);
- Decreto del Ministero dell’Interno 17 dicembre 1992, n. 564 “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande“;
- D.lgs. 25 Novembre 2016 n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
- Determinazione Dirigente R.P. sezione attività economiche artigianali e commerciali nr.34 del 13/03/2018 (BURP n.40 del 22 marzo 2018) “………adozione di moduli unificati e standardizzati: approvazione modulistica unificata per il commercio all’ingrosso e aggiornamento…”;