Descrizione
Alberghi e simili
Così come disciplinato dalla Legge Regionale n. 11 dell’11/02/1999, si definisce albergo una struttura ricettiva a gestione unitaria aperta al pubblico, ubicata in uno o più stabili, che fornisce alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in non meno di sette camere, suite e unità abitative destinate alla ricettività. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata (in termini di camere e/o suites). La stessa L.R. n. 11/2009 si applica alle attività similari (motel, villaggio-albergo, albergo dimora storica o residenza d’epoca, albergo centro benessere, ostello della gioventù, residenza turistica o residence, casa o appartamento per vacanza, casa per ferie, affittacamere).
L’attività deve essere svolta in conformità alle normative edilizio-urbanistiche, tecniche, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi, nonché nel rispetto della disciplina alberghiera di cui alla L.R. n. 11/1999.
L’apertura, il trasferimento di sede, il trasferimento della gestione o titolarità, l’ampliamento o riduzione della capacità ricettiva, la modifica della ragione sociale, il cambio di amministratore, la nomina del direttore e la cessazione o sospensione dell’attività di un albergo o similare, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio, attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990. ( Art.58 autorizzazione amministrativa della L.R. 11/1999)
Codice identificativo Struttura (CIS) L.R. 49/2017 e ss.mm.ii.
Comunicazione dei prezzi
Tutte le strutture turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere, comprese le strutture agrituristiche, nonché le attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e gli stabilimenti balneari devono comunicare telematicamente i prezzi applicati tramite il portale regionale www.agenziapugliapromozione.it entro il 1° ottobre di ogni anno (articolo 3 della Legge Regionale 01/12/2017, n. 49. I prezzi comunicati hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo.
Rilevazione dei dati sui flussi turistici ai fini statistici
Tutte le strutture turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere devono inviare i dati sul movimento turistico all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione tramite il portale regionale www.agenziapugliapromozione.it/portal/spot entro il giorno 5 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente (articolo 9 della Legge Regionale 01/12/2017, n. 49).
Oneri
Riferimenti normativi
- D.Lgs. n.79 del 23 maggio 2011 ”Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche’ attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta’, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”;
- D.P.C.M. 21/10/2008 “definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera”;
- Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 11, di “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro” e ss.mm.ii. per ultimo quelle introdotte dalla L.R. nr.22 del 07/07/2020;
- Legge Regionale 49 del 01/12/2017 “Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici“
- Legge 241 del 7/08/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- R.D. 773 del 18.6.1931 TULPS e s.m.i
- R.D. 635 del 6.5.1940 regolamento di attuazione del TULPS e s.m.i;
- D.Lgs n.112/1998;
- Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere)
Altre notizie più puntuali possono essere rilevate dal sito della Regione Puglia – Turismo
Allegati obbligatori (per quanto qui non riportato si dovrà far fede all’art.59 della L.R.11/1999)
- fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità (obbligatorio);
- fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
Per le SCIA di nuova apertura:
- dichiarazione del possesso dei requisiti morali (per la ditta individuale o per il legale rappresentante della Società);
- dichiarazione del possesso dei requisiti morali (per i soci della Società);
- relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonché quello distinto delle camere ad un letto, a due letti e il numero dei bagni, con relativa planimetria in scala 1:100, recante il timbro e la firma di un tecnico abilitato (obbligatorio);
- certificato di agibilità della struttura e/o SCIAG (o, in alternativa, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario e di un tecnico abilitato, attestante l’avvenuta presentazione dell’agibilità e/o SCIAG presso il S.U.E del Comune) (obbligatorio);
- dichiarazione , su modello regionale, relativa alla classificazione delle stelle (art.10 c.1 della L.R.11/1999) scaricabile dal link: http://old.regione.puglia.it/web/turismo/normativa/strutture-ricettive
- copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
- certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o copia della domanda già presentata per il suo rilascio o rinnovo (se attività rientrante nell’allegato 1 del DPR 151/2011);
- certificato di vigenza rilasciato dal Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A (se trattasi di Società).
Per le SCIA di trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie e/o della capacità ricettiva:
- relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonché quello distinto delle camere ad un letto, a due letti e il numero dei bagni, con relativa planimetria in scala 1:100, recante il timbro e la firma di un tecnico abilitato (obbligatorio);
- certificato di agibilità della struttura e/o SCIAG (o, in alternativa, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario e di un tecnico abilitato, attestante l’avvenuta presentazione dell’agibilità e/o SCIAG presso il S.U.E del Comune) (obbligatorio);
- dichiarazione , su modello regionale, relativa alla classificazione delle stelle (art.10 c.1 della L.R.11/1999) scaricabile dal link: http://old.regione.puglia.it/web/turismo/normativa/strutture-ricettive
- copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
- certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o copia della domanda già presentata per il suo rilascio o rinnovo (se attività rientrante nell’allegato 1 del DPR 151/2011);
- certificato di vigenza rilasciato dal Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A (se trattasi di Società).
Per le SCIA di trasferimento della gestione o titolarità, reintestazione:
- copia dell’atto pubblico di trasferimento registrato (obbligatorio, solo in caso di trasferimento della gestione o titolarità);
- dichiarazione del possesso dei requisiti morali (per la ditta individuale o per il legale rappresentante della Società);
- dichiarazione del possesso dei requisiti morali (per i soci della Società);
- dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione delle stelle (art.10 c.1 della L.R.11/1999) scaricabile dal link: http://old.regione.puglia.it/web/turismo/normativa/strutture-ricettive
- copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
- certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o copia della domanda già presentata per il suo rilascio o rinnovo (se attività rientrante nell’allegato 1 del DPR 151/2011);
- certificato di vigenza rilasciato dal Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A (se trattasi di Società).
Per le SCIA di modifica della ragione sociale
- dichiarazione del possesso dei requisiti morali (per la ditta individuale o per il legale rappresentante della Società);
- dichiarazione del possesso dei requisiti morali (per i soci della Società);
- copia atto pubblico;
- certificato di vigenza rilasciato dal Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A (se trattasi di Società).
Per le SCIA di cambio amministratore
- dichiarazione del possesso dei requisiti morali (per la ditta individuale o per il legale rappresentante della Società);
- dichiarazione del possesso dei requisiti morali (per i soci della Società);
- certificato di vigenza rilasciato dal Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A (se trattasi di Società).
Per le SCIA di sospensione o cessazione dell’attività
- originale dell’autorizzazione e/o titolo abilitativo sostitutivo (S.C.I.A.) (da restituire all’ufficio).