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Allerta ARANCIONE n.2 del 03/10/2024 per Idrogeologico, Idrogeologico per temporali Dettagli

Vidimazione e autovidimazione dei registri e tariffari

Dettagli del documento

Per lo svolgimento di alcune attività il Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e il Regio Decreto 06/05/1940, n. 635 obbligano a tenere registri e tariffari.

Tipo documento:
  • Documento (tecnico) di supporto

Descrizione

Alcune competenze per la vidimazione dei registri e tariffari sono state trasferite ai Comuni, quindi al SUAP (articolo 163, comma 2, lettera “d” del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112). Tra essi ci sono:

  • il registro degli affari giornalieri per agenzie di affari
  • il registro dei beni in conto deposito per i beni usati, delle agenzie di affari (compreso il registro carico-scarico degli autoveicoli in deposito)
  • il registro degli zuccheri
  • il registro entrata e uscita delle sostanze stupefacenti
  • il registro delle cose antiche o usate.

SOSTANZE STUPEFACENTI

I registri di carico e scarico di sostanze stupefacenti sono divisi tra quelli previsti dall’articolo 60 e quelli previsti dall’articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309. I primi devono essere vidimati e firmati dall’ASL, i secondi devono essere vidimati e firmati dall’autorità sanitaria competente, quindi dal Sindaco (Circolare Ministeriale 28/11/2010, n. 0021123 e Circolare Regionale 04/03/2011, n. H1.2011.0007063).


SOSTANZE ZUCCHERINE

I produttori, gli importatori e i grossisti di saccarosio (escluso lo zucchero a velo), glucosio e isoglucosio anche in soluzione, sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico.

Anche gli utilizzatori dei prodotti sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico, dove devono annotare giornalmente i quantitativi di sostanze zuccherine usate (articolo 28 della Legge 20/02/2006, n. 82).

Non sono obbligati a tenere il registro:

  • i commercianti al dettaglio
  • gli utilizzatori che somministrano al pubblico
  • chi produce alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione
  • chi possiede un registro di carico e scarico delle materie prime vidimato dall’ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi o dall’ufficio dell’Agenzia delle Dogane.

Dopo l’interpretazione del Supremo Consesso della giustizia amministrativa, con nota n. 557/PAS/U/004040/12900.A(24)BIS del 21/03/2018, il Ministero dell’Interno ha riconsiderato la necessità per coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, di utilizzare il registro di cui all’art.128 del T.U.L.P.S. in considerazione che “l’intervento demolitorio sull’art.126 del T.U.L.P.S. debba considerarsi circoscritto unicamente a tale articolo, senza riverbero alcuno sul successivo art.128” (vedasi parere Consigli di Stato).


ITER DEL PROCEDIMENTO

Per far vidimare il registro o il tariffario, il richiedente deve trasmettere apposita ISTANZA di vidimazione:

  • Registro delle cose usate (art.128 T.U.L.P.S.)
  • Registro degli affari giornalieri (art.120 T.U.L.P.S.)

Dopo aver inviato la documentazione, il richiedente deve presentarsi presso l’ente competente portando con sè il proprio documento d’identità.

Al fine di garantire la verifica da parte degli organi di vigilanza, per il disposto dell’art.16 del Tulps, si rammenta che deve essere comunicato il deposito/magazzino dove sono rimesse le cose usate oggetto della vendita.

Nel modello di richiesta di vidimazione del registro ex art.128 T.U.L.P.S. si deve comunicare il luogo dove sono depositate le cose usate oggetto della vendita, e successivamente necessita comunicare ogni variazione e/o aggiunta di luoghi utilizzati come deposito.


PAGAMENTI

Diritti istruttori SUAP (solo in caso di vidimazione)  €. 30,00 (D.G.C. 114/2020)

La Circolare Ministeriale 10/02/2006, n. 557/PAS.12501.10100(1)1 chiarisce che i registri elencati non sono compresi tra quelli dell’articolo 2215 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262 “Codice civile”, né tra quelli dell’articolo 16 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1982, n. 642.

L’Agenzia delle Entrate afferma inoltre che i registri descritti nell’articolo 35 e nell’articolo 55 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, non sono soggetti a nessuna imposta quando sono vidimati dall’autorità di pubblica sicurezza.


NORMATIVA


NOTE

I registri giornali degli affari devono essere conservati dall’esercente per un quinquennio a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza (art. 220, R.D. n. 635/1940).

Ufficio responsabile

Ufficio SUAP, Ambiente, Patrimonio

L'Ufficio SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), Ambiente e Patrimonio svolge un ruolo fondamentale nell'accompagnare imprenditori e cittadini nelle procedure amministrative relative all'avvio, gestione e cessazione delle attività produttive.

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