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Attestazione Idoneità Abitativa

Dettagli del documento

L’attestazione di idoneità dell’alloggio asserisce il numero delle persone che possono occupare un alloggio, ed è uno dei requisiti previsti per alcuni procedimenti o adempimenti relativi al soggiorno dei cittadini non comunitari in Italia.

Tipo documento:
  • Modulistica sportello unico edilizia

Descrizione

Cos’è?

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 94/2009, l’attestazione di idoneità deve provare anche, nei casi previsti, che lo stesso alloggio possiede idonei requisiti igienico sanitari.
L’Ufficio Competente del Comune (SUAP-SUE) rilascia l’attestazione di idoneità dell’alloggio per i locali in uso o di proprietà dei cittadini immigrati;

Quando un cittadino extracomunitario deve presentare l’attestazione

L’attestazione deve essere presentato quando il cittadino extracomunitario:

Informazioni

Può essere richiesto:

  1. dal Proprietario dell’alloggio, previa dimostrazione della sussistenza di tale titolo, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
  2. dal Titolare del contratto di locazione/comodato d’uso dell’alloggio destinato ad ospitare il richiedente e/o le persone aventi diritto   all’occupazione   dello   stesso, previa presentazione   del   contratto   di   locazione regolarmente registrato;
  3. dal lavoratore o lavoratrice alle dipendenze di chi mette a disposizione l’alloggio;
  4. dal soggetto che è residente, domiciliato o ospite nell’immobile;

Precisazioni

Indipendentemente dal nome utilizzato (si parla, infatti, indifferentemente di certificato o di attestazione di idoneità abitativa), l’idoneità abitativa è un’attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali.

La Circolare Ministeriale 17/04/2012, n. 3 ha chiarito che l’attestazione di idoneità abitativa non è un certificato quindi:

L’attestazione di idoneità abitativa non è equivalente o equipollente e non sostituisce in alcun modo il Certificato di Conformità edilizia ed Agibilità.

Per individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, la Circolare Ministeriale 18/11/2009, n. 7170 ha chiarito che i Comuni possono fare riferimento al Decreto Ministeriale 05/07/1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.

Tale riferimento risulterebbe anche coerente con la direttiva UE, recepita con legge dello Stato, in materia di ricongiungimento familiare, la quale dispone che, per l’autorizzazione al ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilità di un alloggio considerato che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore.

Ai sensi dunque del D.M. 05.07.1975, in sintesi, i parametri dimensionali ed i requisiti, sono i seguenti:

superficie utile per abitante 1 abitante – 14 mq

2 abitanti – 28 mq

3 abitanti – 42 mq

4 abitanti – 56 mq

Per ogni abitante successivo + 10 mq

superficie minima dei locali 1 persona – stanza da letto di 9 mq + una stanza soggiorno di 14 mq

2 persone – stanza da letto di 14 mq + una stanza soggiorno di 14 mq

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile

alloggi monolocale 1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno)

2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno)

altezze minime altezza minima dell’immobile deve essere di 2,70 m

per i corridori, i bagni e i ripostigli l’altezza minima può essere pari a 2,40 m

illuminazione tutti i locali degli alloggi, (ad eccezione di quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli) debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso
stanza da bagno la stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Per ciascuno alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno è proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera.
impianto di riscaldamento gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano necessario
salubrità nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.
ventilazione quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
fumi e vapori è comunque da assicurare, in ogni caso, l’aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
posto cottura il “posto di cottura”, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Capacità insediativa dell’unità abitativa come stabilita dalla L.R. nr.10 del 7/4/2014 “Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, con la quale fra l’altro si abrogava la L.R. 54/1984,  in rapporto alla dimensione del nucleo familiare non inferiore a:

  1. a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;
  2. b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone;
  3. c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;
  4. d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone;
  5. e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

Come fare

Il richiedente deve presentare la domanda rivolta al S.U.A.P. del Comune esclusivamente il Portale Telematico del S.U.E., su un apposito modello. Oltre a quanto indicato sul modello di richiesta è necessario presentare i seguenti documenti:

  • copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e/o dell’ospitante o altro documento equipollente così come previsto dall’art.35 del DPR 445/2000;
  • per  le  richieste  afferenti  a carta  di  soggiorno copia  del  permesso  di  soggiorno dell’intestatario dell’istanza;
  • per  le  richieste  afferenti a ricongiungimento  familiare copia  del  permesso  di soggiorno  dell’intestatario  dell’istanza  e  copia  del  passaporto  dei  familiari  da ricongiungere;
  • elaborato planimetrico di rilievo dell’alloggio (timbrato e firmato da libero professionista abilitato iscritto al relativo Albo/Ordine professionale di appartenenza),  in  scala  adeguata 1:100  quotato , attestante l’altezza interna, la superficie utile  e la destinazione d’uso dei vani. Sull’elaborato dovranno essere riportati il nome del proprietario luogo e data di nascita, gli estremi catastali dell’immobile e di autorizzazione edilizia, l’indirizzo completo,  e la data del rilievo (che non deve essere antecedente i tre mesi dalla data di presentazione della istanza in parola). In alternativa all’elaborato planimetrico del rilievo potrà essere allegata la planimetria catastale con un apposito abaco delle superfici (timbrato e firmato da libero professionista abilitato iscritto al relativo Albo/Ordine professionale di appartenenza). Lo stesso tecnico incaricato, dovrà compilare la relazione tecnica asseverata (mod.B) in tutte le sue parti, indicando eventuali discordanze tra quanto riscontrato negli atti catastali (visura e planimetria) e lo stato dei luoghi. Alla stessa , dovrà allegare il documento di riconoscimento in corso di validità.
  • copia del contratto di affitto o di acquisto regolarmente registrati e, se ospiti, la dichiarazione di ospitalità del proprietario o conduttore dell’alloggio;
  • attestato del pagamento di € 23,24 (ovvero €. 46,48 se urgente da rilasciarsi entro tre giorni dalla richiesta), quali diritti di segreteria (DGC 29/2019);
  • nr.02 marche da bollo da €.16,00 da apporre una sulla richiesta e l’altra sulla attestazione al momento del ritiro, ovvero dimostrazione dell’assolvimento dell’onere costituito dal pagamento delle marche da bollo;

Istruttoria dell’istanza

Il Servizio comunale competente S.U.A.P. all’istruzione e rilascio dell’attestazione de quo, conclude, in assenza di eventuale richiesta di sospensione dei termini da parte del richiedente, il procedimento entro i successivi 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Nel caso la documentazione allegata risultasse carente, il Responsabile del Procedimento incaricato provvede alla richiesta di integrazione documentale necessaria; in questo caso i termini di conclusione del procedimento vengono interrotti e riprendono a decorrere dalla data di presentazione integrativa richiesta.

ll Responsabile del Procedimento competente effettuerà controlli a campione, sulla veridicità delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati, effettuando ulteriori accertamenti, sia di carattere tecnico (sopralluoghi da concordare con i richiedenti), sia di carattere amministrativo.

Nel   caso   in   cui,   a   seguito   delle   risultanze   delle   verifiche   condotte,   nell’alloggio   risultino anagraficamente  residenti  un  numero  di  persone  uguali  o  superiore  rispetto  a  quello  per  cui l’alloggio  è  idoneo,  in  riferimento  alla  vigente  normativa  in  materia,  oppure  la  insufficienza  della documentazione prodotta, e non sanabile con integrazioni, o ancora la mancanza di sottoscrizione dell’istanza, l’ufficio  non  procederà  al  rilascio  dell’Attestazione  e  provvederà  a  dare  al richiedente  comunicazione  scritta  e  motivata  del  diniego, oltre  ad  informare  le  autorità competenti  ove  necessario. Il certificato di idoneità abitativa non è rilasciato nel caso in cui dall’istruttoria l’alloggio risulti destinato ad un uso diverso da quello di civile abitazione. Il diniego è comunicato al richiedente in forma scritta.

A seguito del diniego per le motivazioni di cui sopra, l’interessato potrà successivamente presentare nuova istanza di rilascio dell’Attestazione producendo ex-novo tutta la documentazione prevista e necessaria, ivi compreso l’apposizione delle Marche da Bollo.

Al momento del ritiro dell’Attestato predisposto dall’ufficio Comunale competente, il richiedente dovrà presentarsi di persona ovvero potrà incaricare persona da Lui delegata con atto scritto.  Si ricorda che all’atto del rilascio sull’attestazione deve essere apposta la prevista marca da bollo, quindi è necessario che il richiedente, al momento del ritiro, se non la ha già allegata all’istanza, porti n.1 marca da bollo da € 16,00, da consegnare al dipendente dell’Ufficio addetto, il quale provvederà ad apporla sull’Atto da rilasciare annullandola a norma di legge.

Decorsi novanta giorni dall’emissione dell’attestazione, senza che la stessa sia ritirata dal richiedente, il procedimento s’intende archiviato ed eventualmente potrà essere presentata una nuova domanda.

Attenzione:

Le richieste presentate ai fini del rilascio dell’attestazione di idoneità alloggiativa”, risultanti prive di uno o più dei documenti   richiesti   dall’appositi   modelli A e B, ovvero compilate parzialmente, non   verranno   istruite   e   il   relativo   procedimento si concluderà con l’automatica archiviazione della pratica.

L’ eventuale richiesta di integrazioni documentali non può rappresentare la norma ma solo un caso eccezionale dal momento che la documentazione occorrente è già tutta indicata nel modello. La richiesta di integrazione documentale verrà pertanto inviata all’interessato, solo nel caso in cui la documentazione presentata, che comunque deve essere sempre allegata, risulti non chiaramente leggibile (es. planimetrie a una scala inadeguata, contratti mancanti di alcune pagine, fotocopie poco chiare, ecc.);

Conseguentemente, il presente modello dovrà essere compilato in ogni sua parte e allo stesso dovranno obbligatoriamente essere allegati i documenti ivi elencati, pena l’archiviazione automatica della pratica.

L’attestazione d’idoneità è soggetta a rinnovo, quindi a nuova richiesta, ogni qualvolta avvengano modificazioni dimensionali dell’alloggio o dei requisiti igienico-sanitari;

L’attestazione, non avendo natura di certificato, non è soggetta ai termini di validità di sei mesi a partire dalla data del rilascio, di cui all’art. 41, c. 1, del DPR n. 445/2000 (come stabilito dalla Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 15731 del 17.04.2012);

Normativa di riferimento

  • Lgs 286/1998; “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
  • DPR 31/08/1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”,
  • Lgs. 8/01/2007, n. 3 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”;
  • 94 del 15/07/2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;
  • Circolare del Ministero dell’Interno 7170 del 18/11/2009 “Pacchetto sicurezza – Certificato di idoneità abitativa. Precisazioni”
  • Circolare del Ministero dell’Interno nr.4820del 27/08/2009 “Legge 15 luglio 2009, n.94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica
  • M. 5 luglio 1975; “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione”;
  • La L.R. nr.10 del 7/4/2014 “Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, con la quale fra l’altro si abrogava la L.R. 54/1984;
  • P.R. n.445 del 28 dicembre 2000;

Informazioni

  • Responsabile del Settore: Dott. Salvatore Monteforte
  • Responsabile del procedimento: Dott. Salvatore Monteforte
  • Responsabile adozione atto finale: Dott. Salvatore Monteforte
  • Responsabile titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento: Segretario Comunale
  • Settore: Settore 3^ – SUAP, Ambiente e Protezione Civile

Recapiti e contatti

  • Telefono: 0836 891063 interno 5
  • E-Mail: ediliziaurbanistica@comune.minervino.le.it
  • Posta Certificata: ediliziaurbanistica.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it

Ufficio e sede

Ufficio responsabile

Ufficio SUAP, Ambiente, Patrimonio

L'Ufficio SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), Ambiente e Patrimonio svolge un ruolo fondamentale nell'accompagnare imprenditori e cittadini nelle procedure amministrative relative all'avvio, gestione e cessazione delle attività produttive.

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Via Duca degli Abruzzi, s.n

Minervino di Lecce (LE), 73027

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